Nel numero:
In parecchie occasioni è stato affermato che il diritto antidiscriminatorio dovrebbe servire a governare la frammentazione dei tipi contrattuali ed evitare che si trasformi in una frammentazione irragionevole delle tutele. Il saggio ritorna su questo tema confrontandosi con l’interazione fra il diritto antidiscriminatorio e la versione più aggiornata della flessibilità, la «flessicurezza»: formula che dovrebbe ricomporre il puzzle del contemperamento della ricerca dell’eguaglianza, della promozione dell’occupazione, della richiesta di flessibilità e del bisogno di sicurezza del lavoratore.
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