Introduzione. L'effetto trasversale del principio di non discriminazione
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L'Autrice descrive il contenuto dei vari contributi che compongono il Tema del numero della Rivista, mettendo in evidenza come Il taglio dell’indagine sia trasversale, cosa che dipende dalla natura stessa dei divieti di discriminazione, che, a esclusione di limiti espressi, hanno una portata generale.
Flessicurezza, pari opportunità e non discriminazione: i percorsi (quasi sempre) virtuosi del diritto sociale europeo
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In parecchie occasioni è stato affermato che il diritto antidiscriminatorio dovrebbe servire a governare la frammentazione dei tipi contrattuali ed evitare che si trasformi in una frammentazione irragionevole delle tutele. Il saggio ritorna su questo tema confrontandosi con l’interazione fra il diritto antidiscriminatorio e la versione più aggiornata della flessibilità, la «flessicurezza»: formula che dovrebbe ricomporre il puzzle del contemperamento della ricerca dell’eguaglianza, della promozione dell’occupazione, della richiesta di flessibilità e del bisogno di sicurezza del lavoratore.
La ragionevolezza come predicato delle differenze di trattamento
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L’A. s'interroga sulla possibilità di trasferire nel contesto europeo, e soprattutto in quello italiano, lo schema dei controlli di eguaglianza della Corte Suprema nordamericana, che si basano su una tassonomia delle discriminazioni tale per cui, in presenza di suspect classifications, cioè di qualificazioni che si riferiscono a elementi essenziali della persona e che identificano un gruppo sociale tipicamente destinatario di discriminazioni, il controllo giudiziale assume un carattere severo, giustificato dalla necessità di proteggere diritti della persona. . Il saggio esplora questo problema
Diritto alla sicurezza sociale e divieti di discriminazione
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L'Autrice ricorda come anche i rapporti fra tutela welfaristica e tutela antidiscriminatoria sono molto stretti; essi agiscono, però, nella stessa direzione, e non per controbilanciarsi. Si tratta di due diversi rimedi contro la diseguaglianza. Come i sistemi di welfare hanno come scopo quello di controbilanciare le diseguaglianze prodotte dal mercato, così il diritto antidiscriminatorio nasce e si sviluppa per combattere le differenze che si traducono in esclusione. Welfare e eguaglianza devono dunque andare insieme.
Il danno da discriminazioni tra risarcimento e sanzione civile
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Il saggio è dedicato al tema del sistema dei rimedi, e, in particolare, alle diverse forme di tutela
risarcitoria prevista per le discriminazioni di genere e per le altre forme di discriminazioni. L’A. fa osservare come il processo interpretativo sia complicato dalla difficoltà di fare appello al sistema, e, quindi, all’interpretazione sistematica, a fronte di interventi legislativi succedutisi nel tempo e che fanno riferimento a modelli processuali notevolmente differenti tra di loro, a diversi giudici competenti a conoscere
dei rimedi, a diverse forme di tutela.
Contratti formativi, contratti di inserimento e principio di non discriminazione per età
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Il saggio è dedicato alla tutela dalle discriminazioni nella fase dell’accesso al mercato del lavoro.
Il problema da cui parte l’A. è quello del progressivo mutamento della funzione originaria dei contratti formativi: un processo nel quale la funzione di acquisizione di una qualificazione professionale è stata nel
tempo offuscata da quella di inclusione nel mercato del lavoro. Nel passaggio dal contratto di apprendistato a quello di inserimento, la funzione strumentale – favorire la flessibilità – ha finito per prevalere su quella principale – garantire le prpfessionalità necessarie al mdl.