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Riflessioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata erogazione dell’indennizzo ex lege n. 210/92

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N3
Articolo scritto da:
Parole chiave: risarcimento del danno -
La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nega il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla ritardata corresponsione dell’indennizzo ex lege n. 210/92.
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Corte di Cassazione, N.6436-11 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:6436 - 11 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Rel. Miani Canevari, P.M. Abbritti (conf.) – Ministero della salute c. A. M. G.

Note: Riflessioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata erogazione dell’indennizzo ex lege n. 210/92
Parole chiave: risarcimento del danno ::

Danni da trasfusioni e da vaccinazioni obbligatorie – Indennizzo ex lege n. 210/1992 – Ritardo nel pagamento – Risarcimento del danno non patrimoniale – Danno esistenziale – Configurabilità – Esclusione

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero). Nel caso degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, tuttavia, i benefìci in questione riguardano prestazioni di natura assistenziale, poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, e che non hanno quindi natura risarcitoria, né possono essere qualificate, per la loro funzione, come strumenti direttamente rivolti alla garanzia del diritto alla salute.
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