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L’assenteismo tra rimedi vecchi e nuovi

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N3
Articolo scritto da:
Parole chiave: assenteismo -
1. - La sentenza annotata ribadisce un principio affermato dalla Cassazione in varie occasioni: poiché la previsione della conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia del lavoratore, unica o discontinua, sino al limite temporale indicato dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o dal giudice, ha carattere di specialità e di deroga rispetto alla normativa sul licenziamento e sulla impossibilità sopravvenuta della prestazione, tale ultima normativa non può trovare applicazione per il solo fatto della malattia o delle malattie del lavoratore, ...
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Corte Appello Torino, N.-28 Novembre 2007

(Corte Appello Torino
N: - 28 Novembre 2007)

Sez. lav. – Pres. Peyron, Est. Ramella Trafighet – S. (avv.ti Picozzi e Pipola) c. Fiat Group Automobiles Spa (avv.ti De luca Tamajo, Bonamico e Dirutigliano).

Note: L’assenteismo tra rimedi vecchi e nuovi
Parole chiave: assenteismo ::

Licenziamento individuale – Assenze reiterate e discontinue – Periodo di comporto – Mancato superamento – Inidoneità fisica – Mancato accertamento – Giustificato motivo – Insussistenza – Adempimento parziale – Interesse – Perdita – Invocabilità – Esclusione.

Poiché le previsioni di cui all’art. 2110 cod. civ. hanno carattere di specialità sia rispetto alla norma generale sull’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione (art. 1464 cod. civ.), sia rispetto alla disciplina dei licenziamenti, in caso di assenze reiterate e discontinue, che non superino tuttavia il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro che non abbia fatto accertare l’inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore non può licenziarlo né sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, né sotto il profilo della perdita di un apprezzabile interesse alla sua prestazione ex art. 1464 cod. civ.
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