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Fine lavoro nelle costruzioni edili e licenziamenti collettivi

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N3
Articolo scritto da:
Parole chiave: licenziamenti collettivi -
1. — Il caso di specie— La Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale di Rieti, dichiarava inefficaci i licenziamenti comunicati dalla società di costruzioni ad altri undici appellanti con lettere del 12 gennaio 1999; condannava la società, nel frattempo posta in liquidazione e in concordato preventivo, a reintegrare i lavoratori e a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, l’equivalente delle retri- buzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
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Lucia Valente ha scritto per rgl:

Corte di Cassazione, N.2782-6 Febbraio 2008

(Corte di Cassazione
N:2782 - 6 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Pres. Senese, Est. Celentano, P.M. Patrone – Soc. Costr. G. (avv. Pepe) c. B. (avv. Bernetti). Conf. Corte d’Appello Roma, 30 settembre 2005.

Note: Fine lavoro nelle costruzioni edili e licenziamenti collettivi
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili – Attività esentate dalle procedure sindacali previste dall’art. 24, legge n. 223/1991 – Fase lavorativa – Nozione – Graduale esaurimento della fase lavorativa – Rilevanza – Applicazione della procedura sindacale prevista per i licenziamenti collettivi.

La esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi prevista dall’art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fra l’altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dalla impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire alla ultimazione dei lavori.
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