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ANNO LIX - 2008 - N3

Saggi

Le fonti del Diritto del lavoro

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1. Inquadramento del tema. — 2. La legge: evoluzione dei modelli normativi. — 2.1. La legislazione sociale. — 2.2. Il codice civile. — 2.3. Il modello costituzionale. — 2.4. La legislazione di tutela delle fasce deboli. — 2.5. Lo Statuto dei lavoratori. — 2.6. La legislazione della flessibilità. — 2.7. Le fonti comunita- rie. — 2.8. Le fonti subnazionali: le leggi regionali. — 3. La contrattazione collet- tiva. — 3.1. Gli accordi interconfederali e i protocolli triangolari. — 3.2. I con- tratti nazionali di lavoro. — 3.3. La contrattazione aziendale e decentrata...
La non concorrenza nel contratto di agenzia

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1. Sintesi per princìpi. — 2. L’obbligo di «fedeltà» durante il rapporto. — 3. L’obbligo di fedeltà anche dopo la cessazione. — 4. La scarsa efficacia di fatto di non concorrenza. — 5. Concorrenza sleale per violazione del patto di non con- correnza. — 6. Lo «storno» di agenti. — 7. Giurisdizione italiana verso lo stranie- ro Ce. — 8. Rito del lavoro.
La disciplina del socio lavoratore tra vera e falsa cooperazione

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1. Specialità del lavoro associato in cooperativa o assimilazione agli altri rapporti di lavoro e, in particolare, al rapporto di lavoro subordinato? Inquadramento giuridico e fenomenologia della cooperazione. — 2. Il percorso di indagine: un ap- proccio interdisciplinare. — 3. L’articolo 45 della Costituzione: la «funzione sociale» della cooperazione e il binomio tutela-controllo. — 4. La cooperazione nella discipli- na codicistica e nella legislazione speciale.

Recensione

Guido Trioni - Il contratto di Agenzia (artt. 1742-1753) - Bologna - Zanichelli - 2007

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Da qualche anno si discute del tradizionale mancato inserimento del la- voro autonomo nell’orizzonte del Diritto del lavoro. Questo dibattito risul- ta essere sterile fino a quando gli studiosi giuslavoristi non si mettano a stu- diare con le categorie proprie del Diritto del lavoro le varie forme di lavoro autonomo. A dire il vero il contratto di agenzia è ormai da tempo acquisito nel patrimonio del Diritto del lavoro.

Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre aprile-giugno 2008: rapporto di lavoro

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1. Legittima l’esclusione dei pubblici dipendenti dal diritto alla retribuzione per le festività coincidenti con la domenica di cui all’art. 5, legge n. 260/49. — 2. Illegittimità costituzionale anche dello spoiling system dei dirigenti pubblici introdotto dal d.l. n. 262/2006. — 3. Discrezionalità del legislatore nel determinare i criteri di inquadramento e di progressione in carriera per il Corpo dei Vigili del Fuoco.
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Osservatorio: sicurezza sociale

Sicurezza sociale

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1. Assegno sociale e computabilità nei redditi della rendita Inail. — 2. Contributi per periodi di lavoro in Svizzera e interpretazione autentica. — 3. Contributi per tecnici laureati. — 4. Invalidi civili e requisiti reddituali. — 5. Prescrizione dei ratei pensionistici pubblici.
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Rapporto di lavoro

Il lavoro delle «telefoniste» e gli indici della subordinazione

Sentenza assurta a particolare notorietà nella stampa quotidiana perché, secondo alcune informazioni rese in via immediata, avrebbe riguardato il complesso e cruciale problema della natura giuridica del rapporto di lavoro degli addetti ai call center, per i quali come è noto sono state emanate alcune importanti circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di attività di vigilanza e indicazioni operative con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuativenella modalità a progetto di cui agli artt. 61 ss. del d.lgs. n. 276/2003
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Corte di Cassazione, N.9812-14 Aprile 2008

(Corte di Cassazione
N:9812 - 14 Aprile 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. D’Agostino, P.M. Salvi – Società Solidea Sas (avv.ti Ferretti, Casella e Scudier) c. Inps (avv.ti Maritato, Coretti e Correra). Conf. Corte d’Appello Venezia.

Note: Il lavoro delle «telefoniste» e gli indici della subordinazione
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione :: Indici ::

Lavoro subordinato – Indici normativi di individuazione della natura del rapporto – Contenuto. Qualificazione del giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Limiti.

L’elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato è costituito dall’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro con il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell’organizzazione aziendale: costituiscono indici sintomatici della subordinazione l’assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l’obbligo di osservare un orario, la cadenza e la forma delle retribuzioni e l’utilizzazione di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro nell’ambiente dallo stesso apprestato.
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Trasferimento d’azienda, elusione dell’operare dell’art. 18 Stat. lav. e frode alla legge

In modo ineccepibile la sentenza della Suprema Corte è ritornata sul problema della frode alla legge in tema di trasferimento di azienda, in una ipotesi invero particolare, nel- la quale, secondo l’accertamento del giudice di secondo grado (che ha resistito alle cen- sure proposte), in una complessa e articolata serie di trasferimenti di un ramo di azienda commerciale si sarebbe inserito un datore di lavoro che, per le sue caratteristiche struttu- rali, non era sottoposto all’operare dell’art. 18 Stat. lav.
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Corte di Cassazione, N.2874-7 Febbraio 2008

(Corte di Cassazione
N:2874 - 7 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Pres. Mattone, Est. Nobile, P.M. Sepe – Bencom Srl (avv.ti Scognamiglio e Tabacchi) c. Gruppo Coin Spa (avv. Pulsoni), A. G. e altri (avv.ti Virgilio e Cossu), Spazio Srl (avv.ti Prastaro, De Rosa e Gyulai) e Benetton Retail Italia Srl. Conf. Corte d’Appello Trieste, 15 novembre 2005.

Note: Trasferimento d’azienda, elusione dell’operare dell’art. 18 Stat. lav. e frode alla legge
Parole chiave: trasferimento d'azienda ::

Trasferimento d’azienda – Cessionario rientrante nell’area della tutela obbligatoria – Contratto in frode alla legge – Motivo illecito – Sussiste.

L’affitto o la cessione di un ramo d’azienda può essere dichiarato nullo quan- do sia stato disposto conl’obiettivo di eludere le tutele garantite ai lavoratori dal- l’art. 18 Stat. lav. Con la conseguenza che il contratto stipulato viene considera- to come concluso in frode alla legge. La frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle con- dotte negoziali tenute in violazione di norme imperative, di guisa che, a seguito del combinato disposto della norma imperativa generale di cui all’articolo 1344 cod. civ. e della norma imperativa speciale, vengono tipizzate non solo le viola- zioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti e le violazioni mediate o indirette.
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Fine lavoro nelle costruzioni edili e licenziamenti collettivi

1. — Il caso di specie— La Corte d’Appello di Roma, riformando la decisione del Tribunale di Rieti, dichiarava inefficaci i licenziamenti comunicati dalla società di costruzioni ad altri undici appellanti con lettere del 12 gennaio 1999; condannava la società, nel frattempo posta in liquidazione e in concordato preventivo, a reintegrare i lavoratori e a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, l’equivalente delle retri- buzioni dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
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Corte di Cassazione, N.2782-6 Febbraio 2008

(Corte di Cassazione
N:2782 - 6 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Pres. Senese, Est. Celentano, P.M. Patrone – Soc. Costr. G. (avv. Pepe) c. B. (avv. Bernetti). Conf. Corte d’Appello Roma, 30 settembre 2005.

Note: Fine lavoro nelle costruzioni edili e licenziamenti collettivi
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Licenziamento per fine lavoro nelle costruzioni edili – Attività esentate dalle procedure sindacali previste dall’art. 24, legge n. 223/1991 – Fase lavorativa – Nozione – Graduale esaurimento della fase lavorativa – Rilevanza – Applicazione della procedura sindacale prevista per i licenziamenti collettivi.

La esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi prevista dall’art. 24, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, fra l’altro, per la fine lavoro nelle costruzioni edili, motivata dalla impossibilità assoluta di una ulteriore utilizzazione dei lavoratori destinatari dei provvedimenti di recesso, opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente; non opera, invece, quando la fase lavorativa non sia ultimata, ma sia in corso di graduale esaurimento, atteso che in tal caso si rende necessaria una scelta fra lavoratori da licenziare e lavoratori da adibire alla ultimazione dei lavori.
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Inottemperanza all’ordine di reintegra e danni risarcibili

I fatti di causa — La sentenza in commento permette di svolgere alcune riflessioni sul tema del risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata esecuzione dell’ordine di reintegrazione, con particolare riferimento alla configurabilità di danni ulteriori, specie da dequalificazione professionale.
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Corte di Cassazione, N.26561-17 Dicembre 2007

(Corte di Cassazione
N:26561 - 17 Dicembre 2007)

Sez. lav. – Pres. Ciciretti, Est. Celentano, P.M. Abbritti – Bnl Spa (avv.ti Franza e Marini) c. M. P. (avv. Gaetano). Diff. Corte d’Appello Messina, 25 novembre 2003.

Note: Inottemperanza all’ordine di reintegra e danni risarcibili
Parole chiave: risarcimento del danno :: reintegra ::

Licenziamento individuale – Reintegrazione nel posto di lavoro – Inottemperanza – Risarcimento del danno – Risarcimento dei danni ulteriori – Onere della prova. Licenziamento individuale – Reintegrazione nel posto di lavoro – Inottemperanza – Applicabilità art. 2103 cod. civ. – Non sussiste.

Il comma 4 dell’art. 18 Stat. lav., individuando nella retribuzione la misura del risarcimento del danno subìto dal lavoratore per effetto del licenziamento illegittimo dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, ha inteso coprire tutti i pregiudizi economici che si configurano come conseguenze della inattività lavorativa da licenziamento illegittimo tanto per il periodo precedente quanto per quello successivo alla sentenza di reintegra; ...
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Il danno da ritardata assunzione: prova e criteri di liquidazione

Alcuni spunti di riflessione emergono dalla pronuncia della Suprema Corte in esame, sia in rito, sia in diritto. Oggetto del contendere tra le parti è il diritto al risarcimento del danno derivante da ritardata assunzione alle dipendenze di una pubblica amministrazione (d’ora in poi p.a.). Il caso giudiziario riguarda l’azione proposta da un lavoratore, nel dicembre 1994, per ottenere la condanna dell’ente – proprio datore di lavoro – al risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittimo ritardo con il quale si era proceduto alla relativa assunzione.
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Corte di Cassazione, N.26282-14 Dicembre 2007

(Corte di Cassazione
N:26282 - 14 Dicembre 2007)

Sez. III civ. – Pres. Preden, Est. Spirito, P.M. Russo – Martano (avv. Sansonetti) c. Comune di Melendugno (avv. Quinto). Conf. Corte d’Appello Lecce, 25 novembre 2003.

Note: Il danno da ritardata assunzione: prova e criteri di liquidazione

Lavoro pubblico – Ritardata assunzione presso la p.a. – Danni risarcibili – Natura contrattuale – Lucro cessante – Insussistenza.

Chi pretende il risarcimento del danno da tardiva assunzione conseguente a provvedimento illegittimo della p.a. non può allegare, a tale titolo (in particolare, sotto forma di lucro cessante), la mancata percezione delle retribuzioni che si sarebbero potute percepire e che sarebbero state versate per la contribuzione assicurativa in ipotesi di tempestiva assunzione, in quanto queste presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario, l’attore deve allegare e dimostrare i pregiudizi di tipo patrimoniale e/o non patrimoniale che siano eventualmente derivati dalla condotta illecita che si assume essere stata causa del danno lamentato.
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Il punto sull’applicabilità dell’art. 36 Cost. al lavoro nelle pubbliche amministrazioni

Giurisprudenza ordinaria e amministrativa a confronto— La sentenza in commento chiude il cerchio tracciato dalla composita giurisprudenza pregressa in ordine alla dibattuta applicazione del principio costituzionale della cd. giusta retribuzione nel rapporto di lavoro pubblico.
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Corte di Cassazione, N.25837-11 Dicembre 2007

(Corte di Cassazione
N:25837 - 11 Dicembre 2007)

Ss. Uu. - Pres. Carbone, Est. Vidiri, P.M. Iannelli – Regione Umbria (avv.ti Manuali e Gobbi) c. R. S. F. (avv.ti Rizzo e Mastrangeli). Diff. Corte d’Appello Perugia, 8 novembre 2005.

Note: Il punto sull’applicabilità dell’art. 36 Cost. al lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Parole chiave: pubbliche amministrazioni ::

Lavoro pubblico – Giusta retribuzione ex art. 36 Cost. – Prestazioni di fatto – Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.

In materia di pubblico impiego, l’impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti a una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, a una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.
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Quando si confrontano divieto di discriminazioni di genere e limiti di altezza nelle assunzioni

1. — Il caso in questione e il quadro normativo in cui si inserisce— Torna all’esame della magistratura il caso del rifiuto di assunzione di una donna per ragioni legate alla sua statura. Nella questione al vaglio della Suprema Corte, la candidata, superate le se- lezioni previste, veniva esclusa dal novero degli aspiranti all’impiego per essere di altez- za inferiore (metri 1,53) a quella indistintamente richiesta per uomini e donne (metri 1,55) dal decreto ministeriale n. 88/1999.
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Corte di Cassazione, N.23562-13 Novembre 2007

(Corte di Cassazione
N:23562 - 13 Novembre 2007)

Sez. lav. – Pres. Ciciretti, Est. Di Nubila, P.M. Matera – B. U. (avv. Segnalini) c. Met.Ro – Metropolitana di Roma Spa, già Metroferro Spa (avv. Di Luccio). Diff. Corte d’Appello Roma 27 agosto 2003.

Note: Quando si confrontano divieto di discriminazioni di genere e limiti di altezza nelle assunzioni

Parità uomo-donna – Accesso all’occupazione – Autoferrotranvieri – Requisiti per l’accesso – Statura – Misura minima identica per uomini e donne – Previsione in d.m. – Apprezzamento incidentale del contrasto con la Costituzione – Conseguente disapplicazione – Legittimità – Apprezzamento della funzionalità del requisito rispetto alle mansioni – Necessità.

In punto di requisiti per l’assunzione, la previsione in una norma secondaria (nella specie si trattava del d.m. Ministero dei trasporti n. 88 del 1999) di una statura minima identica per uomini e donne comporta di per sé una violazione dei parametri costituzionali, e comunque il limite minimo di altezza previsto per l’accesso all’impiego deve essere necessario sulla base delle mansioni richieste.
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Forma ed effetti della revoca del licenziamento e della sua accettazione

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Parole chiave: licenziamento
La vicenda — La sentenza che qui si commenta affronta lo «spinoso» tema della revoca del licenziamento intimato e dell’accettazione della stessa da parte del lavoratore. Nel caso di specie una società in amministrazione straordinaria procedeva al licenziamento collettivo di parte dei propri dipendenti, con conseguente avvio della procedura di mobilità, e stipulava, nel frattempo, un contratto di vendita di parte del complesso aziendale con un’altra società, alle dipendenze della quale passava il restante personale.
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Corte di Cassazione, N.20901-5 Ottobre 2007

(Corte di Cassazione
N:20901 - 5 Ottobre 2007)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Stile, P.M. Patrone – Ccr Case Cura Riunite Srl (avv.ti Garofalo e Ghera) c. M. N. (avv. Nicolò). Diff. Corte d’Appello Bari, 29 aprile 2004.

Note: Forma ed effetti della revoca del licenziamento e della sua accettazione
Parole chiave: licenziamento ::

Licenziamento individuale – Revoca – Natura – Forma – Accettazione tacita o implicita o per facta concludentia. Licenziamento individuale – Revoca – Impugnazione del licenziamento – Accertamento della volontà dismissiva del diritto.

Attesi i princìpi dell’autonomia negoziale e della libertà di forma, salvo diversa prescrizione legale, la revoca del licenziamento non richiede la forma scritta e l’accettazione di questa da parte del lavoratore può realizzarsi anche in forma tacita mediante comportamenti concludenti.
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Licenziamento del dirigente e nozione di giustificatezza

Con ricorso al giudice del lavoro il sig. N. M. esponeva di essere stato assunto dalla società Ias con la qualifica di dirigente e che, successivamente, la società aveva assunto un direttore generale; conseguenza di ciò erano stati il mantenimento solo formale delle funzioni dirigenziali e la sottoposizione gerarchica al direttore generale. Aggiungeva che gli erano state contestate per iscritto una serie di infrazioni e irregolarità e che, malgrado avesse presentato le proprie giustificazioni, la società aveva provveduto al licenziamento.
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Corte di Cassazione, N.20895-5 Ottobre 2007

(Corte di Cassazione
N:20895 - 5 Ottobre 2007)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Apice – N. M. c. Ias Spa. Diff. Corte d’Appello Catania, 10 ottobre 2003.

Note: Licenziamento del dirigente e nozione di giustificatezza
Parole chiave: Licenziamento dirigente ::

Licenziamento individuale – Dirigente apicale – Art. 7, legge n. 300/1970 – Garanzie procedimentali – Applicabilità – Conseguenze – Giustificatezza – Art. 1, legge n. 604/1966 – Inapplicabilità.

La nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo di cui alla legge n. 604 del 1966; ne consegue che fatti o condotte non integranti giusta causa o giustificato motivo, con riguardo al rapporto di lavoro in generale, possono giustificare il licenziamento del dirigente. Ai fini della giustificatezza del medesimo può rilevare qualsiasi motivo, pur apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore.
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L’assenteismo tra rimedi vecchi e nuovi

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Parole chiave: assenteismo
1. - La sentenza annotata ribadisce un principio affermato dalla Cassazione in varie occasioni: poiché la previsione della conservazione del posto di lavoro, in caso di malattia del lavoratore, unica o discontinua, sino al limite temporale indicato dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o dal giudice, ha carattere di specialità e di deroga rispetto alla normativa sul licenziamento e sulla impossibilità sopravvenuta della prestazione, tale ultima normativa non può trovare applicazione per il solo fatto della malattia o delle malattie del lavoratore, ...
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Corte Appello Torino, N.-28 Novembre 2007

(Corte Appello Torino
N: - 28 Novembre 2007)

Sez. lav. – Pres. Peyron, Est. Ramella Trafighet – S. (avv.ti Picozzi e Pipola) c. Fiat Group Automobiles Spa (avv.ti De luca Tamajo, Bonamico e Dirutigliano).

Note: L’assenteismo tra rimedi vecchi e nuovi
Parole chiave: assenteismo ::

Licenziamento individuale – Assenze reiterate e discontinue – Periodo di comporto – Mancato superamento – Inidoneità fisica – Mancato accertamento – Giustificato motivo – Insussistenza – Adempimento parziale – Interesse – Perdita – Invocabilità – Esclusione.

Poiché le previsioni di cui all’art. 2110 cod. civ. hanno carattere di specialità sia rispetto alla norma generale sull’impossibilità parziale sopravvenuta della prestazione (art. 1464 cod. civ.), sia rispetto alla disciplina dei licenziamenti, in caso di assenze reiterate e discontinue, che non superino tuttavia il periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro che non abbia fatto accertare l’inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore non può licenziarlo né sotto il profilo del giustificato motivo oggettivo, né sotto il profilo della perdita di un apprezzabile interesse alla sua prestazione ex art. 1464 cod. civ.
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Danno da perdita di chance per mancata promozione nei concorsi interni della p.a.

1. - Danno da perdita di chance — Sia nella pronuncia della Corte d’Appello di Salerno che in quella del Tribunale di Genova viene preso in esame uno degli aspetti più dibattuti del regime del rapporto di lavoro (soprattutto dei pubblici dipendenti) degli ultimi anni, ossia la problematica del danno da perdita di chance di promozione. Tale tipologia di danno si sostanzia nella diminuzione delle possibilità di conseguimento dell’obiettivo prefisso, nel caso di specie la promozione, e si caratterizza per l’incognita della sua realizzazione.
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Corte Appello Salerno, N.-16 Mag 2007

(Corte Appello Salerno
N: - 16 Mag 2007)

Sez. lav. – Pres. Casale, Est. Nocca – G. I. (avv.ti F. e M. Mutarelli) c. Ministero delle politiche agri- cole (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno). Riforma Tribunale Nocera Inferiore 14 aprile 2005, n. 262.

Note: Danno da perdita di chance per mancata promozione nei concorsi interni della p.a.

Lavoro pubblico – Concorsi interni alla p.a. – Mancata promozione – Danno da perdita di chance e verifica dei requisiti – Onere della prova.

Nel caso di concorsi interni alla pubblica amministrazione, non è consentita giudizialmente una verifica dei requisiti di idoneità del candidato non promosso per l’inquadramento, essendo tale potere riservato alla discrezionalità dell’amministrazione. Fondata è invece la richiesta di risarcimento del danno per perdita di chance, stante l’ormai consolidato principio per cui il ricorrente, che lamenti la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell’espletamento delle procedure concorsuali da parte del datore di lavoro, ha l’onere della prova della possibilità di conseguire la promozione.
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Tribunale Genova, N.-16 Ottobre 2007

(Tribunale Genova
N: - 16 Ottobre 2007)

Est. Bossi - P. F. (avv. Pugliese) c. Fondazione Teatro Carlo Felice (avv. Siboldi).

Note: Danno da perdita di chance per mancata promozione nei concorsi interni della p.a.

Lavoro pubblico – Concorsi interni alla p.a. – Mancata promozione – Danno da perdita di chance – Responsabilità da contatto sociale – Onere della prova – Prescrizione.

Nel caso in cui la pubblica amministrazione ometta di rinnovare una procedura concorsuale dichiarata illegittima dal giudice amministrativo e le conseguenti valutazioni di idoneità, l’inerzia della amministrazione stessa produce un danno qualificabile come da perdita di chance, che si configura come fattispecie di responsabilità da contatto sociale con prescrizione decennale. Tale ipotesi di danno viene liquidata in via equitativa.
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Trasferimento d’azienda, beni immateriali e successione negli appalti

Introduzione — Con la sentenza in epigrafe, il giudice di prima istanza, riconoscendo nel caso esaminato la sussistenza di un’ipotesi di trasferimento d’azienda, riconosce l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ. quando il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata comporti un passaggio di beni immateriali che risultino funzionalmente e autonomamente idonei allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.
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Tribunale Roma, N.-12 Marzo 2008

(Tribunale Roma
N: - 12 Marzo 2008)

Sez. lav. – Est. Miccichè – B. B. (avv.ti Panici, Guglielmi, Salvagni) c. C. I. Srl (avv.ti Maresca, Grassi, Bonomo)

Note: Trasferimento d’azienda, beni immateriali e successione negli appalti
Parole chiave: Trasferimento di azienda ::

Trasferimento d’azienda – Trasferimento di beni immateriali – Art. 2112 cod. civ. – Applicabilità. Dimissioni verbali del socio lavoratore – Necessità della forma scritta. Contratto di inserimento – Discriminazione di genere – Nullità.

La disciplina dell’art. 2112 cod. civ. è applicabile anche quando il muta- mento nella titolarità di un’attività economica organizzata comporti un passag- gio di beni immateriali che risultino funzionalmente e autonomamente idonei allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Il rapporto di lavoro instaurato con il socio lavoratore viene meno solo qualora le dimissioni del socio avvengano secondo le modalità di cui all’art. 2532 cod. civ. Il contratto di inserimento ex lettera e) dell’art. 54, d.lgs. n. 276/2003, è nullo se utilizzato per attuare una discriminazione di genere.
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La preesistenza è requisito necessario del ramo d’azienda per legittimarne il trasferimento

1. - La recentissima giurisprudenza di merito, pronunciatasi in materia di trasferimento d’azienda, ha delimitato correttamente i confini della fattispecie «trasferimento di ramo di azienda», affermando la necessaria e imprescindibile sussistenza dei requisiti dell’autonomia funzionale e della preesistenza del ramo stesso, quale struttura che deve conservare nel trasferimento la propria identità.
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Tribunale Milano, N.-29 Febbraio 2008

(Tribunale Milano
N: - 29 Febbraio 2008)

Sez. Lav. - Est. Atanasio – D. R. (avv. Spagnuolo Vigorita) c. Sistemi Informativi Spa (avv. Stanchi) e Selfin Spa (avv.ti Ciriello e Fabozzi)

Note: La preesistenza è requisito necessario del ramo d’azienda per legittimarne il trasferimento

Trasferimento di ramo d’azienda – Nozione – Soppressione del requisito della preesistenza ex art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 – Perdurante necessità della preesistenza dell’autonomia funzionale del ramo oggetto di trasferimento – Diritto comunitario – Primazia.

Nel nostro ordinamento, in virtù del principio di supremazia del Diritto comunitario su quello nazionale, sussiste un preciso obbligo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e della ratio della disciplina comunitaria tenendo conto anche dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell’opera di armonizzazione della legislazione statale dei diversi paesi membri dell’Unione europea. Pertanto – anche in considerazione del valore «normativo» delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia – deve ritenersi che la nozione di ramo d’azienda elaborata nell’ambito della giurisprudenza comunitaria sia vincolante anche per il giudice nazionale. ...
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Tribunale Roma, N.-3 Marzo 2008

(Tribunale Roma
N: - 3 Marzo 2008)

Est. Valle – A. U. e altri c. Sistemi Informativi Spa (avv.ti Ferzi e Stanchi) e Selfin Spa (avv.ti Ciriello e Fabozzi).

Note: La preesistenza è requisito necessario del ramo d’azienda per legittimarne il trasferimento

Trasferimento di ramo d’azienda – Nozione – Soppressione del requisito della preesistenza ex art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 – Perdurante necessità della preesistenza dell’autonomia funzionale del ramo oggetto di trasferimento – Diritto comunitario – Primazia.

Nel nostro ordinamento, in virtù del principio di supremazia del Diritto comunitario su quello nazionale, sussiste un preciso obbligo per il giudice di interpretare il diritto interno alla luce della lettera e della ratio della disciplina comunitaria tenendo conto anche dei risultati cui è pervenuta la giurisprudenza comunitaria nell’opera di armonizzazione della legislazione statale dei diversi paesi membri dell’Unione europea. Pertanto – anche in considerazione del valore «normativo» delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia – deve ritenersi che la nozione di ramo d’azienda elaborata nell’ambito della giurisprudenza comunitaria sia vincolante anche per il giudice nazionale. ...
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Appalto, trasferimento d’azienda e contratto di inserimento per sole donne: un esempio, mal riuscito, di law shopping?

1. - Fatto - La sentenza si segnala per 3 ragioni: la prima perché precisa che le tutele codicistiche in tema di trasferimento d’azienda non sono derogabili quando l’obbligo di assumere il personale dipendente dal precedente appaltatore sia stabilito al di fuori delle ipotesi tassative previste dall’art. 29, c. 3 dlgs. n. 276/03; la seconda perché ritiene nullo per mancanza di causa (non di forma) il contratto di inserimento al lavoro privo della indicazione specifica del progetto; ...
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Tribunale Roma, N.-20 Novembre 2007

(Tribunale Roma
N: - 20 Novembre 2007)

Sez. lav. – Est. Delle Donne – De A. S. (avv.ti Panici, Guglielmi, Salvagni, Giuliani) c. Cronos Italia Srl (avv.ti Maresca, Grassi, Bonomo)

Note: Appalto, trasferimento d’azienda e contratto di inserimento per sole donne: un esempio, mal riuscito, di law shopping?

Appalto – Subentro di nuovo appaltatore – Trasferimento d’azienda – Sussistenza – Conseguenza: applicazione dell’art. 2112 cod. civ. – Contratto di inserimento – Causa – Adattamento al contesto lavorativo – Mancanza del progetto di inserimento – Nullità del contratto.

È configurabile un trasferimento d’azienda ex art. 2112 cod. civ. quando, pur trattandosi di successione nell’appalto di un servizio ex art. 29, d.lgs. n. 276/03, risulta in concreto dimostrato l’avvenuto trapasso di elementi significativi per la gestione del servizio stesso. Il trasferimento d’azienda non è escluso ove l’acquisizione del personale dal precedente appaltatore non è avvenuto per legge, contratto collettivo nazionale di lavoro o clausola del contratto di appalto, bensì per libero atto di volontà della società subentrante.
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La Corte di Cassazione e la qualificazione del rapporto di lavoro

L’attività di commesso in un negozio di abbigliamento: riflessioni sul metodo interpretativo — L’originalità delle conclusioni cui perviene la Suprema Corte nella sentenza in commento si apprezza sia sul piano del metodo, sia nel merito dell’interpretazione proposta, anche se la fattispecie concreta è alquanto ordinaria. Il Tribunale di Catanzaro accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in relazione all’attività di commesso svolta in un negozio di abbigliamento.
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Corte di Cassazione, N.18692-6 Settembre 2007

(Corte di Cassazione
N:18692 - 6 Settembre 2007)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. De Matteis, P.M. Patrone – D. L. (avv. Sacchi) c. Rinaldi Ditta Sas (avv. Agosto). Diff. Corte d’Appello Catanzaro, 10 febbraio 2004

Note: La Corte di Cassazione e la qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: rapporto di lavoro ::

Lavoro subordinato – Doppia alienità – Lavoro tipologicamente subordinato – Onere della prova

La prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali e attrezzature proprie della stessa e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato in relazione alle caratteristiche delle mansioni (nella specie, commesso addetto alla vendita), comporta una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
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Sicurezza sociale

Carattere paradigmatico della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di libera circolazione

La sentenza in epigrafe, al di là della molteplicità dei casi trattati e delle numerose normative esaminate, nazionali e internazionali, che determinano un’inevitabile difficile lettura, si colloca in realtà nel tradizionale alveo tracciato da decenni dalla giurisprudenza della Corte in materia di libera circolazione dei lavoratori.
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Corte di Giustizia delle Comunità europee, N.-18 Dicembre 2007

(Corte di Giustizia delle Comunità europee
N: - 18 Dicembre 2007)

Grande Sezione, 18 dicembre 2007 – Pres. Skouris, Est. Cunha Rodrigues, Avv. Gen. Trstenjak – Procedimenti riuniti C-396/05 (D. H.), C-419/05 (M. M.) e C-450/05 (P. W.) c. Deutsche Rentenversicherung Bund

Note: Carattere paradigmatico della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee in materia di libera circolazione
Parole chiave: libera circolazione ::

Previdenza sociale – Regolamento n. 1408/71/Cee – Allegati III e VI – Libera circolazione delle persone – Artt. 18 Ce, 39 Ce, e 42 Ce – Pensioni di vecchiaia – Periodi contributivi maturati al di fuori della Repubblica federale di Germania – Esportabilità

Ai pensionati che hanno maturato periodi di contribuzione secondo la legislazione della Repubblica federale di Germania per lavoro prestato in territori occupati nel periodo 1939/1945 non sono opponibili clausole di residenza per la corresponsione di pensioni di vecchiaia.
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Riflessioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata erogazione dell’indennizzo ex lege n. 210/92

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, nega il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla ritardata corresponsione dell’indennizzo ex lege n. 210/92.
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Corte di Cassazione, N.6436-11 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:6436 - 11 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Rel. Miani Canevari, P.M. Abbritti (conf.) – Ministero della salute c. A. M. G.

Note: Riflessioni sulla risarcibilità del danno non patrimoniale da ritardata erogazione dell’indennizzo ex lege n. 210/92
Parole chiave: risarcimento del danno ::

Danni da trasfusioni e da vaccinazioni obbligatorie – Indennizzo ex lege n. 210/1992 – Ritardo nel pagamento – Risarcimento del danno non patrimoniale – Danno esistenziale – Configurabilità – Esclusione

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero). Nel caso degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, tuttavia, i benefìci in questione riguardano prestazioni di natura assistenziale, poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, e che non hanno quindi natura risarcitoria, né possono essere qualificate, per la loro funzione, come strumenti direttamente rivolti alla garanzia del diritto alla salute.
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Sull’ampliamento dei confini dell’azione di regresso dell’Inail

Il T.U. 30 giugno 1965, n. 1124, prevede una particolare disciplina per la regola- mentazione della responsabilità civile del datore di lavoro per l’infortunio sul lavoro oc- corso a un suo dipendente nel complesso formato dagli artt. 10, 11 e 112. Si tratta di una disciplina speciale che esclude l’applicabilità in materia delle contrastanti norme ci- vilistiche. L’art. 10 T.U. pone alla base di tale sistema l’esonero del datore di lavoro dal- la responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
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Corte di Cassazione, N.6212-7 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:6212 - 7 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Rel. De Matteis, P.M. Fuzio (concl. conf.) – V. M. e V. V. c. Inail

Note: Sull’ampliamento dei confini dell’azione di regresso dell’Inail
Parole chiave: azione di regresso Inail ::

Infortunio sul lavoro – Azione di regresso Inail – Artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Applicabilità

La speciale azione di regresso spettante, iure proprio all’Inail, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso i soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione o di meri addetti all’attività lavorativa, a prescindere dal titolo contrattuale e dalla tipologia lavorativa che li lega al datore di lavoro (principio affermato in fattispecie in cui l’Inail aveva esperito l’azione di regresso nei confronti del responsabile di fatto dell’organizzazione e della prevenzione in azienda indipendentemente dal vincolo che lo legava al datore di lavoro).
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Indennità di buonuscita e retribuzione computabile

La sentenza del Tribunale di Milano appare idonea a risolvere in modo soddisfacente, e del tutto coerente al dettato legislativo, la questione delle modalità di determinazione delle indennità terminative del personale postale dopo la privatizzazione della preesistente azienda statale, iniziata con la trasformazione in ente pubblico economico con d.l. n. 487/1993 (convertito in legge n. 71/1994) e successivamente completata con l’attuale assetto quale Società per azioni.
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Tribunale Milano, N.-21 Settembre 2007

(Tribunale Milano
N: - 21 Settembre 2007)

Est. Casella – L. S. (avv. Mangia) c. Poste Italiane Spa (avv. D’Apa) e c. Gestione commissariale fondo buonuscita lavoratori Poste Italiane Ipost (avv. Botti)

Note: Indennità di buonuscita e retribuzione computabile
Parole chiave: Indennità di buonuscita ::

Indennità di buonuscita per ex dipendenti di Poste Italiane – Maturazione relativa a periodi di lavoro antecedente alla trasformazione in Spa – Criteri di calcolo

Per i dipendenti di Poste Italiane Spa l’indennità di buonuscita dovuta per il periodo di servizio anteriore al 28 febbraio 1998 deve essere determinata in base all’ultima retribuzione percepita al momento della cessazione del rapporto.
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