Mansioni e qualifiche – Ius variandi – Divieto di reformatio in peius – Sopravvenute modifiche aziendali – Giustificato motivo oggettivo di licenziamento – Impossibilità di impiego in mansioni equivalenti – Demansionamento quale unico mezzo per conservare il rapporto di lavoro – Legittimità.
La disposizione dell’art. 2103 cod. civ. sulla regolamentazione delle mansioni del lavoratore e sul divieto del declassamento di dette mansioni va interpretata – stante le statuizioni di cui alla sentenza delle Sezioni Unite del 24 novembre del 2006 n. 25033, e in coerenza con la ratio sottesa ai numerosi interventi in materia del legislatore – alla stregua della regola del bilanciamento del diritto del datore di lavoro a perseguire un’organizzazione aziendale produttiva ed efficiente con quello del lavoratore al mantenimento del posto, con la conseguenza che nei casi di sopravvenute e legittime scelte imprenditoriali, comportanti l’esternalizzazione dei servizi o la loro riduzione a seguito di processi di riconversione o ristrutturazione aziendali, ...