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Il licenziamento per superamento del periodo di comporto: basta l’elemento fattuale?

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N2
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Nella fattispecie in esame la Suprema Corte, da un lato, ribadisce, seguendo la sua costante giurisprudenza, la natura speciale della disciplina del recesso per superamento del periodo di comporto; dall’altro, esplicita, ancora una volta, il proprio orientamento a ritenere che si applichino a tale tipo di licenziamento le norme previste dall’art. 2 della legge n. 604/66 circa la forma e l’indicazione dei motivi al momento della comunicazione del licenziamento: norme applicabili da tutti i datori di lavoro, ...
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Corte di Cassazione, N.278-10 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:278 - 10 Gennaio 2008)

Pres. Ciciretti, Est. Cementano – Aem Spa (avv.ti Gentile e Prisco) c. I. L. (avv.ti Ciccotti, Bossi e Arrigoni). Cassa Corte d’Appello Milano 20 dicembre 2005.

Note: Il licenziamento per superamento del periodo di comporto: basta l’elemento fattuale?

Licenziamento individuale – Superamento del periodo di comporto – Disciplina – Specificazione dei motivi – Mancata richiesta da parte del lavoratore – Effetti.

A giustificare il recesso è sufficiente che sia stato superato il periodo di comporto e che tale circostanza di fatto sia stata indicata dal datore di lavoro nella lettera di licenziamento e posta a giustificazione del recesso, non essendo richiesto che il datore di lavoro specifichi i giorni di assenza, a meno che il lavoratore non ne faccia espressa richiesta.
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