Trasferimento d’azienda – Nozione di «articolazione funzionalmente autonoma» – Art. 32, d.lgs. n. 276/2003 – Soppressione requisito preesistenza – Perdurante vigenza del requisito dell’autonomia funzionale – Autonomia funzionale: necessità di valutazione oggettiva – Conseguenza: indisponibilità della nozione da parte dei soggetti
imprenditoriali protagonisti della vicenda circolatoria aziendale.
Il superamento del requisito della preesistenza del ramo d’azienda oggetto di trasferimento ex art. 2112 cod. civ. da parte dell’art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 (cd. legge Biagi) non comporta di per sé e automaticamente quello del requisito della strutturazione autonoma del ramo d’azienda e della sua funzionalizzazione alla produzione di beni e servizi, secondo la nozione di «piccola azienda» fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità: in questa prospettiva deve escludersi la possibilità di ritenere sussistente la fattispecie del ramo d’azienda tutte le volte in cui manchi il nesso funzionale tra gli elementi strutturali che lo compongono, dovendo escludersi che tale nozione dipenda da una autonoma deliberazione dei contraenti il negozio traslativo, ...