Portatori di disabilità – Permessi – Benefìci legge n. 104/92 – Requisiti – Sistematicità e adeguatezza dell’assistenza – Irrilevanza della distanza tra la sede di lavoro e la residenza del disabile – Effetti (art.
33, comma 5, legge n. 104/92).
Una ragionevole interpretazione dell’art. 33, legge n. 104/92, anche nella scorta della più recente giurisprudenza della Suprema Corte recepita nella Circolare Inps n. 90 del 23 maggio 2007, conduce a ritenere che gli unici requisiti richiesti affinché il lavoratore possa usufruire dei permessi previsti in tale norma, debbano considerarsi la sistematicità e l’adeguatezza dell’assistenza offerta dal lavoratore medesimo alla persona con disabilità grave in relazione alle esigenze di quest’ultima, sistematicità e adeguatezza che non possono essere esclusi né dagli impegni di lavoro di colui che deve prestare assistenza, né dall’eventuale distanza intercorrente tra la sede di lavoro e la residenza del disabile. (1)