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La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N1
Articolo scritto da:
Parole chiave: Poste Italiane -
1. — Le due sentenze in breve — Le due sentenze in epigrafe riguardano la legittimità di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da Poste Italiane Spa ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368/2001, introdotto con l’art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005 (d’ora in poi finanziaria 2006). Come è noto, il decreto, attuando la Direttiva n. 1999/70/Ce, ha ri-regolato la disciplina del contratto a tempo determinato, fino ad allora contenuta essenzialmente nella legge n. 230/1962...
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Tribunale Foggia, N.-11 Aprile 2007

(Tribunale Foggia
N: - 11 Aprile 2007)

Est. Colucci – Villani (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo e Carrieri).

Note: La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce
Parole chiave: poste italiane ::

Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Contrasto con diritto comunitario – Disapplicazione – Illegittimità clausola di apposizione del termine senza indicazione della causale – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine.

L’articolo 1, comma 558, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all’art. 2, d.lgs. n. 368/2001, il comma 1-bis, concernente le assunzioni a termine effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, contrasta con la clausola n. 8, paragrafo 3, della Direttiva n. 99/77/Ce (clausola di non regresso); tale norma interna confligge altresì, più in generale, con la normativa comunitaria in materia di contratto di lavoro a termine. Il giudice ordinario è obbligato a disapplicarla o non applicarla. Anche per le imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste vi è, quindi, il dovere della specifica indicazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine. ...
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Tribunale Milano, N.-29 Giugno 2007

(Tribunale Milano
N: - 29 Giugno 2007)

Est. Martello – Lippi (avv. Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv. Amato).

Note: La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce
Parole chiave: poste italiane ::

Contratto a termine – Imprese per le imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Illegittimità clausola di apposizione del termine senza indicazione della causale – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine.

L’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla legge del 23 dicembre 2005, n. 266, è complementare e non alternativo rispetto all’art. 1 del d.lgs. stesso (se invece si interpretasse tale norma come alternativa rispetto all’art. 1, la stessa contrasterebbe con la Direttiva n. 99/77/Ce e andrebbe disapplicata). Anche per le imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste vi è, quindi, il dovere della specifica indicazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine. Pertanto, il contratto di lavoro a termine stipulato da Poste Italiane Spa senza l’indicazione di una causale specifica viola l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001. ...
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