Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Contrasto con diritto comunitario – Disapplicazione – Illegittimità clausola di apposizione del termine senza indicazione della causale – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine.
L’articolo 1, comma 558, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all’art. 2, d.lgs. n. 368/2001, il comma 1-bis, concernente le assunzioni a termine effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, contrasta con la clausola n. 8, paragrafo 3, della Direttiva n. 99/77/Ce (clausola di non regresso); tale norma interna confligge altresì, più in generale, con la normativa comunitaria in materia di contratto di lavoro a termine. Il giudice ordinario è obbligato a disapplicarla o non applicarla. Anche per le imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste vi è, quindi, il dovere della specifica indicazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine. ...