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Intenzionalità responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N1
Articolo scritto da:
Parole chiave: condotta antisindacale -
1. — Introduzione — Preliminarmente, si procede alla illustrazione delle condotte antisindacali che formano oggetto dei tre provvedimenti in commento. In ordine cronologico, il Tribunale di Roma, nel decreto del 13 dicembre 2006, si occupa della condotta posta in essere da Alitalia Spa che ha negato per due volte all’organizzazione sindacale ricorrente (Sult) di indire nuove assemblee sindacali, assumendo che fosse già esaurito il monte-ore annuo dalla disciplina legale (art. 20 Stat. lav.), e contrattuale (art. 27, comma 8, Ccnl 1988).
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Cassazione, N.9250-18 Aprile 2007

(Cassazione
N:9250 - 18 Aprile 2007)

Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Nardi (conforme) – Poste Italiane Spa (avv. Fiorillo) c. Cobas P.T. Cub - Coordinamento di base delegati P.T. di Milano (avv. Brochiero Magrone).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Il comportamento antisindacale non si basa su caratteristiche strutturali ma sull’idoneità a ledere i «beni» protetti. Per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. (1)
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Tribunale Roma, N.-5 Giugno 2007

(Tribunale Roma
N: - 5 Giugno 2007)

Sez. lav. – Est. Leo – Slc- Cgil Comprensorio di Roma Est (avv.ti Aiello, Bidetti, Faranda) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Per individuare il confine tra un comportamento del datore di lavoro meramente difensivo e uno offensivo e per determinare se esso sia antisindacale o meno, i fatti oggetto di denuncia devono essere valutati nella loro unitarietà, prendendo cioè in considerazione ogni singolo episodio in collegamento con gli altri, non isolatamente, avendo riguardo al fatto che i diversi e contrapposti interessi «in gioco» vanno riguardati in modo relazionale.
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Tribunale Roma, N.-13 Dicembre 2006

(Tribunale Roma
N: - 13 Dicembre 2006)

Sez. lav. – Est. Bracci – Sult (avv.ti Faranda, Crupi) c. Alitalia Spa (avv.ti Marazza, Trodella).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Al fine di valutare l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro è irrilevante l’elemento intenzionale, sicché il giudice deve accertare l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato vietato dalla legge, consistente nella lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. (3)
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