Attività sindacale – Libertà di manifestazione del pensiero – Diritto di critica sindacale – Legittimità e limiti – Dovere di rispettare l’altrui onore e reputazione – Diffamazione – Non sussiste.
In tema di diffamazione il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Tuttavia, per l’irrinunciabile rispetto che è dovuto alla persona, tale critica – per quanto aspra possa essere – non può giammai trasmodare nell’attacco alla sfera privata o al patrimonio morale dell’interlocutore, degradando in gratuiti personalismi o nella mera denigrazione personale. ...