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Dirigenza pubblica e disabilità sopravvenuta: un’ipotesi di mancata tutela

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N1
Articolo scritto da:
Parole chiave: disabilità -
A distanza di meno di un anno ci troviamo nuovamente a commentare una sentenza della Suprema Corte in materia di legge n. 104, avente origine da fasi di merito incardinate davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Trento (Si veda S. Assennato, Diritto, aspettativa o potenzialità nella tutela del lavoro dei disabili, in q. Riv., 2006, p. 551).
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Cassazione, N.14624-22 Giugno 2007

(Cassazione
N:14624 - 22 Giugno 2007)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Curcuruto, P.M. Destro (conf.) – Ministero dell’economia e delle finanze (Avv.ra Generale dello Stato) c. C. R. (avv.ti Fiore e Vacirca).

Note: Dirigenza pubblica e disabilità sopravvenuta: un’ipotesi di mancata tutela
Parole chiave: disabilità ::

Impiego pubblico – Portatore di disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione – Art. 21, legge n. 104 del 1992 – Diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede – Insussistenza.

In tema di pubblico impiego, il diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede, riconosciuto alle persone handicappate dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992, spetta a chi sia già portatore di handicap al momento in cui venga assunto, senza che sia possibile estendere il diritto alla precedenza di sede al dipendente successivamente divenuto portatore di handicap, il quale può semmai far valere il diverso diritto di essere trasferito con precedenza a domanda. Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle posizioni dirigenziali, per le quali il conferimento dell’incarico può essere collegato proprio alla situazione particolare della sede di destinazione, sicché il diritto alla scelta prioritaria, ...
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