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ANNO LIX - 2008 - N1

Il tema: l'emersione dal lavoro nero

La lotta al lavoro nero tra legislazione, repressione e politiche di sostegno

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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Il sommerso: la colpa è dei diritti? — 3. La piattaforma sindacale, l’azione del governo Prodi e i compiti per il futuro.
Al di là del lavoro sommerso

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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Cultura delle regole e lavoro sommerso. — 3. La necessità di una tecnica di normazione ponderata. — 4. L’esigenza di una partecipazione diffusa alla gestione dei processi di emersione. Il ruolo dei soggetti collettivi. — 5. Il decreto «milleproroghe».
Sanzioni promozionali e indici di congruità nelle politiche di contrasto al lavoro irregolare

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SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema e proposta ricostruttiva. 2. Il contrasto al lavoro irregolare nella legge regionale Puglia 26 ottobre 2006, n. 28. 3. Segue: gli indici di congruità. 4. Segue: i datori di lavoro assoggettati alla verifica di congruità. 5. Segue: i procedimenti di verifica della congruità e di giustificazione della non congruità. 6. La disciplina nazionale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le successive modificazioni. 7. Implicazioni della ricostruzione proposta. In particolare, le questioni di legittimità costituzionale.
Il contrasto al lavoro irregolare, tra sanzioni e regole di responsabilità

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SOMMARIO: 1. La crescente attenzione al fenomeno del lavoro irregolare. 2. Strumenti e primi risultati dell’attività di contrasto ed emersione, nella XV legislatura. A) Vigilanza e sanzioni. 3. Segue: B) Il provvedimento di sospensione dell’attività. 4. Segue: C) Le procedure di emersione. 5. Spezzare i legami di connivenza; aumentare la percezione del rapporto danni/vantaggi sociali. 6. Lavoro nero e comportamenti degli operatori del contenzioso del lavoro. 7. La regolarità come presupposto di accesso alle attività economiche: il Durc. ...
Unione europea e lavoro sommerso: nuove attenzioni e vecchie contraddizioni

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SOMMARIO: 1. L’Europa sociale rinnova l’allarme per l’undeclared work: la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2007 – «Rafforzare la lotta al lavoro sommerso». — 2. Il lavoro sommerso tra i princìpi della flexicurity e gli sviluppi della Strategia europea per l’occupazione (Seo): si fa strada una nuova linea di politica del diritto europea? — 3. Prendendo sul serio il Metodo aperto di coordinamento (Mac): soft law e asimmetria degli strumenti regolativi. — ...

Saggi

Efficacia e diritto del lavoro

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SOMMARIO: 1. Le origini: verità ed efficacia. — 2. L’efficacia come valore condizionato. — 3. Razionalità ed efficacia. — 4. Efficacia economica: l’analisi economica del diritto. — 5. Le declinazioni dell’efficacia: efficacia e ragioni valutative. — 6. Efficacia e nuova regolazione. — 7. Efficacia ed efficienza economica del diritto. — 8. La funzione antropologica del diritto: per un mondo comune giustificabile.
Dinamiche di sviluppo della legislazione fallimentare, interessi tutelati e salvaguardia dei livelli occupazionali

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SOMMARIO: 1. Sviluppo industriale e individuazione normativa degli interessi collegati alla crisi d’impresa. — 2. La dimensione della grande impresa quale punto di riferimento per la risposta normativa ai problemi della crisi industriale, Linee generali della lettura evolutiva del r.d. n. 267 del 1942. — 3. Linee essenziali della concezione del fallimento nella riforma del 2005. — 4. Esercizio provvisorio e continuazione dell’impresa nella riforma.

Il caso

Law shopping e autotutela sindacale nell’Unione Europea

SOMMARIO: 1. La legittimazione del law shopping alla ricerca di condizioni normative e contrattuali di lavoro più favorevoli per le imprese — 2. Il diritto di sciopero quale diritto comunitario fondamentale pari-ordinato alle libertà economiche del Trattato Ce — 3. Le condizioni e i limiti del ricorso a forme di autotutela collettiva avverso le pratiche di dumping sociale.
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Corte di Giustizia Ce, N.C-341/2005-18 Dicembre 2007

(Corte di Giustizia Ce
N:C-341/2005 - 18 Dicembre 2007)

Pres. Skouris, Est. Löhmus, Avv. Gen. Mengozzi – Laval und Partneri Ltd. c. Svenska Byggnadsarbetareföbundet, Svenska Byggnadsarbetareföbundets avdelning 1, Byggettan, Svenska Elektriker-förbundet.

Note: Law shopping e autotutela sindacale nell’Unione Europea

Sciopero – Libera prestazione dei servizi – Direttiva n. 96/71/Ce – Contratto collettivo del settore edilizio dello Stato ospitante privo di efficacia erga omnes – Diritto delle organizzazioni sindacali di ricorrere a sciopero e azioni collettive per indurre l’impresa straniera ad applicare il contratto collettivo del settore – Contrasto con l’art. 49 TCe e Direttiva n. 96/71.

Gli artt. 49 Ce e 3 della Direttiva n. 96/71/Ce, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che, in uno Stato membro in cui le condizioni di lavoro e di occupazione relative alle materie di cui all’art. 3, n. 1, comma 1, lett. a-g, della stessa Direttiva sono contenute in norme legislative, a eccezione dei minimi salariali, un’organizzazione sindacale possa, mediante un’azione collettiva sotto forma di blocco dei cantieri, tentare di indurre un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro ad avviare con essa una trattativa sulle retribuzioni da pagare ai lavoratori distaccati, nonché a sottoscrivere un contratto collettivo del quale talune clausole stabiliscono, ...
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Corte di Giustizia Ce, N.C-348/2005-11 Dicembre 2007

(Corte di Giustizia Ce
N:C-348/2005 - 11 Dicembre 2007)

Pres. Skouris, Est. Schintgen, Avv. Gen. Poiares Maduro – International Transport Workers’ Federation, Finnish Seamen’s Union c. Viking Line Abp, Ou Viking Line Eesti.

Note: Law shopping e autotutela sindacale nell’Unione Europea

Sciopero – Diritto di stabilimento – Trasporti marittimi – Diritto delle organizzazioni sindacali di ricorrere a sciopero e azioni collettive per dissuadere un’impresa a registrare una nave con la bandiera di un altro Stato membro – Contrasto con l’art. 43 TCe.

L’art. 43 Ce deve essere interpretato nel senso che, in linea di principio, non è esclusa dall’ambito di applicazione di tale articolo un’azione collettiva intrapresa da un sindacato o da un raggruppamento di sindacati nei confronti di un’impresa privata al fine di indurre quest’ultima a sottoscrivere un contratto collettivo il cui contenuto sia tale da dissuaderla dall’avvalersi della libertà di stabilimento. L’art. 43 Ce conferisce a un’impresa privata diritti opponibili a un sindacato o a un’associazione di sindacati. L’art. 43 Ce deve essere interpretato nel senso che azioni collettive finalizzate a indurre un’impresa privata stabilita in un certo Stato membro a sottoscrivere un contratto collettivo di lavoro con un sindacato avente sede nello stesso Stato...
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Osservatorio: sicurezza sociale

Sicurezza sociale

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SOMMARIO: 1. Lavori socialmente utili e Regione Sicilia.
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Osservatorio sulla Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre ottobre-dicembre 2007 - Rapporto di lavoro

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SOMMARIO: 1. Illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana di incremento del trattamento economico dei lavoratori socialmente utili priva della determinazione dell’impegno di spese e della relativa copertura. — 2. Competenza dello Stato nella determinazione dei «blocchi» delle assunzioni nelle amministrazioni regionali deficitarie.
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Rapporto di lavoro

Dimensioni delle imprese e diritti di partecipazione: note a margine di un provvedimento in materia di occupazione giovanile

1. — Il caso — Con la sentenza 18 gennaio 2007, causa C-385/05 (Cgt, Cfdt et al. contro Primo ministro francese), la Corte di Giustizia europea si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto comunitario di un provvedimento adottato dal governo francese nell’ambito delle politiche mirate a favorire l’occupazione giovanile.
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Corte di Giustizia Ce, N.C-385/2005-18 Gennaio 2007

(Corte di Giustizia Ce
N:C-385/2005 - 18 Gennaio 2007)

Sez. II – Pres. Timmermans, Est. Shintgen, Avv. Gen. Mengozzi – Confédération générale du travail-Cgt (avv. A. Lyon-Caen), Confédération française démocratique du travail-Cfdt, Confédération française de l’encadrement-Cfe-Cgc, Confédération française des travailleurs chrétiens-Cftc (avv. H. Masse-Dessen), Confédération générale du travail-Force ouvrière (avv. T. Haas) c. Premier Ministre, Ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement (Repubblica francese).

Note: Dimensioni delle imprese e diritti di partecipazione: note a margine di un provvedimento in materia di occupazione giovanile

Licenziamenti collettivi – Politica sociale – Direttive n. 98/59/Ce e n. 2002/14/Ce – Informazione e consultazione dei lavoratori – Calcolo delle soglie di lavoratori impiegati – Normativa nazionale francese – Esclusione dei lavoratori di età inferiore ai ventisei anni – Contrasto con il diritto comunitario.

L’art. 3, n. 1, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo, n. 2002/14/Ce, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e consultazione dei lavoratori nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale esclude, ancorché temporaneamente, una determinata categoria di lavoratori dal calcolo del numero di lavoratori impiegati a norma di tale disposizione. Allo stesso modo, l’art. 1, n. 1, lett. a, della Direttiva n. 98/59/Ce, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale esclude, ancorché temporaneamente, ...
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L’accettazione di illecite condizioni lavorative non esclude il delitto di estorsione

1. — Il fatto all’origine del giudizio della Corte — Secondo la sentenza 5 ottobre 2007, n. 36642, emanata dalla seconda Sezione penale della Corte di Cassazione, il comportamento del datore di lavoro il quale, approfittando di una marcata posizione di forza nel rapporto contrattuale, «costringe» il lavoratore alla conclusione di un contratto, le cui sottostanti condizioni siano difformi e lesive del patrimonio giuridico che gli fa capo, costituisce reato, integrando il delitto di «estorsione».
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Cassazione, N.36642, Sez. II pen.-21 Settembre 2007 - 5 Ottobre 2007

(Cassazione
N:36642, Sez. II pen. - 21 Settembre 2007 - 5 Ottobre 2007)

Sez. II penale – Pres. Rizzo, Est. Ambrosio,P.M.Cetrangolo (concl. diff.) – L. e altri ricorrenti. Conf. App. Cagliari, Sez. distaccata di Sassari, 21 gennaio 2003.

Note: L’accettazione di illecite condizioni lavorative non esclude il delitto di estorsione
Parole chiave: estorsione ::

Contratto di lavoro – Condizioni di lavoro ingiuste – Accettazione – Difformità dal contratto collettivo – Estorsione – Sussistenza – Estremi.

Un accordo contrattuale tra datore e prestatore di lavoro, nel senso dell’accettazione da parte di quest’ultimo di percepire una paga inferiore ai minimi retributivi o non parametrata alle effettive ore lavorative, non esclude, di per sé, la sussistenza dei presupposti dell’estorsione mediante minaccia, in quanto anche uno strumento teoricamente legittimo può essere usato per scopi diversi da quelli per cui è apprestato e può integrare, al di là della mera apparenza, una minaccia ingiusta, perché è ingiusto il fine a cui tende, e idonea a condizionare la volontà del soggetto passivo, ...
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Scuola paritaria e abilitazione all’insegnamento

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da una lavoratrice, titolare dell’insegnamento di scienze giuridiche ed economiche in un corso serale comunale, avverso la decisione della Corte d’Appello di Firenze che, riformando la sentenza di primo grado, aveva negato il suo diritto a essere inserita nella graduatoria di cui alla selezione indetta dal Comune di Firenze per il passaggio nel ruolo di un istituto tecnico industriale legalmente riconosciuto.
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Cassazione, N.8905-13 Aprile 2007

(Cassazione
N:8905 - 13 Aprile 2007)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Nardi (conl. conf.) – S. (avv. Pettini) c. Comune di Firenze (avv.ti Peruzzi e Lorizio).

Note: Scuola paritaria e abilitazione all’insegnamento

Impiego pubblico – Istituti superiori e università – Personale – Domanda di «docente esterno» per l’inserimento nella graduatoria di selezione per l’insegnamento in scuola secondaria superiore pubblica – Applicabilità ratione temporis della legge n. 62 del 2000 – Disciplina prevista nell’art. 1 di detta legge – Conseguimento di ap- posito titolo abilitativo alla data di entrata in vigore della stessa legge – Necessità – Conseguenze – Fattispecie.

Affinché gli appartenenti al personale degli insegnanti ricompresi nella categoria dei «docenti esterni» potessero essere inseriti nella graduatoria per le selezioni ai fini del passaggio nel ruolo dei docenti delle scuole secondarie superiori pubbliche era necessario, con riferimento all’applicabilità ratione temporis della legge n. 62 del 2000, che, al momento dell’entrata in vigore di detta legge, gli aspiranti fossero necessariamente muniti di apposito titolo di abilitazione, come previsto dall’art. 1, comma 4, della stessa legge, mentre la specifica deroga contemplata dal comma 4-bis del citato art. 1 era da considerarsi estensibile ai soli docenti già in servizio presso le anzidette scuole secondarie nei termini dalla medesima legge sanciti. ...
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L'alterazione della periodicità ebdomadaria del riposo: condizioni di legittimità e conseguenze economiche

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Parole chiave: riposo settimanale
La sentenza in epigrafe affronta l’annosa questione concernente le condizioni di legittimità dello slittamento del riposo settimanale oltre il settimo giorno e le relative conseguenze economiche per il lavoratore interessato. A tale proposito, la Corte ripropone posizioni in parte già consolidate, in parte ancora in via di consolidamento, inclini a una interpretazione restrittiva della derogabilità del principio generale della periodicità ebdomadaria del riposo (soprattutto per quanto attiene alle fonti a ciò legittimate) ...
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Cassazione, N.8709-11 Aprile 2007

(Cassazione
N:8709 - 11 Aprile 2007)

Sez. Lav. - Pres. Mercurio, Est. Balletti, P. M. Fedeli - A. e altri (avv. Trioni) c. Sar (avv.ti Pessi, Gentile e Greppi). Cass. App. Genova 13 marzo 2004.

Note: L'alterazione della periodicità ebdomadaria del riposo: condizioni di legittimità e conseguenze economiche
Parole chiave: riposo settimanale ::

Riposo settimanale – Cadenza ebdomadaria del riposo – Derogabilità – Limiti – Inadempimento contrattuale – Risarcimento del danno – Criteri di determinazione – Onere della prova.

L’attribuzione patrimoniale spettante al lavoratore a causa della perdita della cadenza settimanale del riposo, ex art. 36, comma 3, Cost. – avente natura risarcitoria di un danno (usura psico-fisica) correlato a un inadempimento del datore di lavoro –, deve essere stabilita dal giudice secondo una motivata valutazione che tenga conto della gravosità delle varie prestazioni lavorative e di eventuali strumenti e istituti affini della disciplina collettiva, nonché di clausole collettive che disciplinino il risarcimento riconosciuto al lavoratore nell’ipotesi de qua, non confondendosi siffatto risarcimento con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale...
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Violazione della clausola di durata minima garantita e risarcimento per il licenziamento illegittimo

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La sentenza in commento ripropone un tema – quello del rilievo della pattuizione di una clausola di stabilità volta a garantire la durata minima del rapporto di lavoro – già più volte affrontato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità (Vedi, da ultimo, Cass., Sez. lav., 7 settembre 2005, n. 17817, in q. Riv., 2006, II, p. 275; Cass., Sez. lav., 14 ottobre 2005, n. 19903, in Riv. it. dir. lav., 2006, II, p. 617) ...
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Tribunale Modena, N.-13 Luglio 2007

(Tribunale Modena
N: - 13 Luglio 2007)

Sez. lav. – Est. C. Ponterio – Gschwandler A. J. D. (avv.ti Martinelli, Conti e Moratti) c. Martini Spa (avv.ti Montuschi e Michinelli).

Note: Violazione della clausola di durata minima garantita e risarcimento per il licenziamento illegittimo
Parole chiave: licenziamento illegittimo ::

Licenziamento individuale – Illegittimità – Clausola di stabilità – Clausola penale – Risarcimento – Liquidazione – Limiti.

La clausola penale concordata dalle parti assolve alla funzione di liquidazione preventiva del danno da inadempimento e vale inoltre a rafforzare il vincolo contrattuale. Essa, proprio in quanto liquidazione anticipata e convenzionale del danno, è dovuta indipendentemente dalla prova di effettiva esistenza del danno e quindi nessun rilievo può attribuirsi all’aliunde perceptum, pure eccepito da parte convenuta. Deve escludersi la possibilità di cumulare la penale con il risarcimento per l’illegittimo licenziamento. La pretesa in tal senso avanzata è anzitutto in contrasto con la disciplina codicistica e, in particolare, con la previsione dell’art. 1384 cod. civ. secondo cui la clausola penale ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa.
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L’adattamento dell’organizzazione aziendale come conseguenza diretta di un obbligo contrattuale assunto in sede collettiva

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Parole chiave: obblighi contrattuali
1. — Introduzione — La decisione in commento è frutto di un ricorso d’urgenza operato ex art. 700 cod. proc. civ., volto all’accertamento del diritto di una lavoratrice alla modifica dell’orario di lavoro, con riconoscimento del tempo parziale al rientro dal periodo di astensione obbligatoria per maternità, e alla relativa condanna del datore di lavoro a provvedere in tal senso, attraverso l’applicazione di una norma del Ccnl stipulato per il settore commercio. ...
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Tribunale Genova, N.-11 Mag 2007

(Tribunale Genova
N: - 11 Mag 2007)

Sez. lav. – Est. Basilisco – X (avv.ti Gobessi e Parodi) c. Y Spa (avv. Dosio).

Note: L’adattamento dell’organizzazione aziendale come conseguenza diretta di un obbligo contrattuale assunto in sede collettiva
Parole chiave: obblighi contrattuali ::

Lavoro a tempo parziale – Trasformazione del tempo pieno in tempo parziale per ragioni familiari – Fungibilità dei lavoratori – Sussistenza del fumus boni iuris – Procedimento ex art. 700 cod. proc. civ.

La disposizione di cui all’art. 57-bis del Ccnl del commercio ha carattere imperativo per il datore di lavoro; in particolare, l’uso dell’indicativo è espressivo dell’obbligo imposto dalla norma al destinatario corrispondente al diritto del lavoratore di ottenere una riduzione di orario, al sussistere del presupposto numerico e di fungibilità. L’ordinamento riconosce alla lavoratrice madre un diritto non condizionato dal suo stato familiare. La previsione del rientro in servizio entro alcune settimane e la documentata impossibilità di fare altrimenti fronte, da allora, all’assistenza della figlia integrano il pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto in questione. (1)
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La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce

1. — Le due sentenze in breve — Le due sentenze in epigrafe riguardano la legittimità di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati da Poste Italiane Spa ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 368/2001, introdotto con l’art. 1, comma 558, della legge 23 dicembre 2005 (d’ora in poi finanziaria 2006). Come è noto, il decreto, attuando la Direttiva n. 1999/70/Ce, ha ri-regolato la disciplina del contratto a tempo determinato, fino ad allora contenuta essenzialmente nella legge n. 230/1962...
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Tribunale Foggia, N.-11 Aprile 2007

(Tribunale Foggia
N: - 11 Aprile 2007)

Est. Colucci – Villani (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo e Carrieri).

Note: La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce
Parole chiave: poste italiane ::

Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Contrasto con diritto comunitario – Disapplicazione – Illegittimità clausola di apposizione del termine senza indicazione della causale – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine.

L’articolo 1, comma 558, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266, che aggiunge all’art. 2, d.lgs. n. 368/2001, il comma 1-bis, concernente le assunzioni a termine effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, contrasta con la clausola n. 8, paragrafo 3, della Direttiva n. 99/77/Ce (clausola di non regresso); tale norma interna confligge altresì, più in generale, con la normativa comunitaria in materia di contratto di lavoro a termine. Il giudice ordinario è obbligato a disapplicarla o non applicarla. Anche per le imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste vi è, quindi, il dovere della specifica indicazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine. ...
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Tribunale Milano, N.-29 Giugno 2007

(Tribunale Milano
N: - 29 Giugno 2007)

Est. Martello – Lippi (avv. Zezza) c. Poste Italiane Spa (avv. Amato).

Note: La «disciplina aggiuntiva» del contratto a termine per il settore delle poste e la direttiva 1999/70/Ce
Parole chiave: poste italiane ::

Contratto a termine – Imprese per le imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Illegittimità clausola di apposizione del termine senza indicazione della causale – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine.

L’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, introdotto dalla legge del 23 dicembre 2005, n. 266, è complementare e non alternativo rispetto all’art. 1 del d.lgs. stesso (se invece si interpretasse tale norma come alternativa rispetto all’art. 1, la stessa contrasterebbe con la Direttiva n. 99/77/Ce e andrebbe disapplicata). Anche per le imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste vi è, quindi, il dovere della specifica indicazione delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine. Pertanto, il contratto di lavoro a termine stipulato da Poste Italiane Spa senza l’indicazione di una causale specifica viola l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 368/2001. ...
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Appalto di servizi e somministrazione di manodopera

1. — La sentenza si segnala per lo sforzo interpretativo di distinguere tra appalti cd. labour intensive e appalti specialistici in cui ciò che rileva è il know how dell’impresa appaltatrice. La sentenza mostra altresì come nonostante i numerosi contributi interpretativi della dottrina, appare ancora insidioso il ricorso all’appalto di servizi soprattutto endo-aziendali e come la distinzione tra appalto lecito e somministrazione di lavoro sia in realtà fondata su impalpabili distinzioni.
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Tribunale Roma, N.6269-7 Marzo 2007

(Tribunale Roma
N:6269 - 7 Marzo 2007)

Sez. Lav. - Est. Delle Donne – V. e altri (avv. Spinosa) c. Acea Spa (avv. Maresca).

Note: Appalto di servizi e somministrazione di manodopera

Appalto – Somministrazione di manodopera – Distinzione – Appalto di servizi – Caratteri essenziali della fattispecie – Carenza – Apparato sanzionatorio.

Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/03, l’organizzazione dei mezzi ben può consistere nella sola organizzazione del lavoro senza l’impiego di rilevanti capitali e attrezzature, ma ciò soltanto quando il tipo di opera o di servizio da realizzare siano tali per cui debba ritenersi principale o prevalente l’organizzazione del lavoro rispetto all’impiego di macchinari e attrezzature. (1) Ai fini della genuinità dell’appalto, va distinto il contratto di appalto concernente lavori per i quali sia rilevante l’utilizzo di attrezzature e beni strumentali da quello in cui tale rilevanza non via sia. (2)
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Trasferimento di ramo d’azienda: la nuova nozione tra flessibilità e vincoli giuridici

1. — La fattispecie— I ricorrenti deducevano di aver tutti lavorato alle dipendenze di una ben nota azienda nazionale operante nel settore della telefonia mobile; che con missive di pari data la datrice di lavoro comunicava loro che, con decorrenza dal mese di giugno 2003, avrebbero operato nell’ambito della nuova struttura operativa Facility Management; ...
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Tribunale Padova, N.-5 Febbraio 2007

(Tribunale Padova
N: - 5 Febbraio 2007)

Sez. lav. – Est. Campo – Bu. Lu. e altri (avv. Moro) c. Tim Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei e Boccia).

Note: Trasferimento di ramo d’azienda: la nuova nozione tra flessibilità e vincoli giuridici

Trasferimento d’azienda – Nozione di «articolazione funzionalmente autonoma» – Art. 32, d.lgs. n. 276/2003 – Soppressione requisito preesistenza – Perdurante vigenza del requisito dell’autonomia funzionale – Autonomia funzionale: necessità di valutazione oggettiva – Conseguenza: indisponibilità della nozione da parte dei soggetti imprenditoriali protagonisti della vicenda circolatoria aziendale.

Il superamento del requisito della preesistenza del ramo d’azienda oggetto di trasferimento ex art. 2112 cod. civ. da parte dell’art. 32 del d.lgs. n. 276/2003 (cd. legge Biagi) non comporta di per sé e automaticamente quello del requisito della strutturazione autonoma del ramo d’azienda e della sua funzionalizzazione alla produzione di beni e servizi, secondo la nozione di «piccola azienda» fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità: in questa prospettiva deve escludersi la possibilità di ritenere sussistente la fattispecie del ramo d’azienda tutte le volte in cui manchi il nesso funzionale tra gli elementi strutturali che lo compongono, dovendo escludersi che tale nozione dipenda da una autonoma deliberazione dei contraenti il negozio traslativo, ...
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Controversie di lavoro

La dottrina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto collettivo

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Parole chiave: contratto collettivo
1. — Al vaglio della Corte, nel caso in esame, era l’interpretazione dell’art. 2 dell’Accordo sindacale del 30 maggio 1996 (con tale Accordo era stato istituito un Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale) secondo il quale «la ripartizione delle riserve matematiche e la conseguente attribuzione a ciascun dipendente avverrà considerando, oltre alla retribuzione, l’anzianità effettiva di servizio, sempre al 31 dicembre 1994, con i seguenti pesi: per anzianità da 0 a 10 anni, peso 0,5; per anzianità da 11 a 20 anni, peso 0,75; per anzianità oltre 20 anni, peso 1,2».
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Cassazione, N.5287-8 Marzo 2007

(Cassazione
N:5287 - 8 Marzo 2007)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Cuoco, P.M. Fedeli – Z. A. (avv. Lucchetti) c. Unicredit Banca Spa (avv.ti Persiani e Piccininno). Conf. App. Ancona 20 febbraio 2003.

Note: La dottrina e la giurisprudenza in tema di interpretazione del contratto collettivo
Parole chiave: contratto collettivo ::

Controversie di lavoro – Contratto collettivo – Interpretazione – Criterio letterale – Preminenza – Esclusione – Ricorso al criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole – Condizioni.

Nell’ambito dei canoni di interpretazione delineati dagli artt. 1362 ss. cod. civ. e, in particolar modo, nell’interpretazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro di diritto comune, non esiste un principio di gerarchia tra i canoni ermeneutici, né tanto meno un preteso principio dell’autosufficienza del criterio letterale in ragione di una affermata chiarezza delle espressioni adottate nel testo contrattuale. La lettera, infatti, costituisce solo una preliminare presa di cognizione (di cui l’art. 1362 segnala l’insufficienza con la precisazione che «l’interprete non deve limitarsi al senso letterale delle parole»), che deve essere integrata attraverso gli ulteriori strumenti previsti dall’art. 1363, quali la connessione delle singole clausole...
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Diritto sindacale

Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale

1. — Introduzione — Preliminarmente, si procede alla illustrazione delle condotte antisindacali che formano oggetto dei tre provvedimenti in commento. In ordine cronologico, il Tribunale di Roma, nel decreto del 13 dicembre 2006, si occupa della condotta posta in essere da Alitalia Spa che ha negato per due volte all’organizzazione sindacale ricorrente (Sult) di indire nuove assemblee sindacali, assumendo che fosse già esaurito il monte-ore annuo dalla disciplina legale (art. 20 Stat. lav.), e contrattuale (art. 27, comma 8, Ccnl 1988).
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Cassazione, N.9250-18 Aprile 2007

(Cassazione
N:9250 - 18 Aprile 2007)

Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Nardi (conforme) – Poste Italiane Spa (avv. Fiorillo) c. Cobas P.T. Cub - Coordinamento di base delegati P.T. di Milano (avv. Brochiero Magrone).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Il comportamento antisindacale non si basa su caratteristiche strutturali ma sull’idoneità a ledere i «beni» protetti. Per integrare gli estremi della condotta antisindacale è sufficiente che tale comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario (ma neppure sufficiente) uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. (1)
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Tribunale Roma, N.-5 Giugno 2007

(Tribunale Roma
N: - 5 Giugno 2007)

Sez. lav. – Est. Leo – Slc- Cgil Comprensorio di Roma Est (avv.ti Aiello, Bidetti, Faranda) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Per individuare il confine tra un comportamento del datore di lavoro meramente difensivo e uno offensivo e per determinare se esso sia antisindacale o meno, i fatti oggetto di denuncia devono essere valutati nella loro unitarietà, prendendo cioè in considerazione ogni singolo episodio in collegamento con gli altri, non isolatamente, avendo riguardo al fatto che i diversi e contrapposti interessi «in gioco» vanno riguardati in modo relazionale.
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Tribunale Roma, N.-13 Dicembre 2006

(Tribunale Roma
N: - 13 Dicembre 2006)

Sez. lav. – Est. Bracci – Sult (avv.ti Faranda, Crupi) c. Alitalia Spa (avv.ti Marazza, Trodella).

Note: Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta antisindacale
Parole chiave: condotta antisindacale ::

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Elemento soggettivo – Irrilevanza.

Al fine di valutare l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro è irrilevante l’elemento intenzionale, sicché il giudice deve accertare l’obiettiva idoneità della condotta denunciata a produrre il risultato vietato dalla legge, consistente nella lesione della libertà sindacale e del diritto di sciopero. (3)
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I confini del diritto di critica sindacale

Il fatto che ha dato origine alla vicenda processuale riguarda l’affissione da parte del Sindacato Pensionati Italiani – Lega Distrettuale di Porto Sant’Elpidio di alcuni manifesti il cui contenuto è stato ritenuto diffamatorio dal notaio Rossi, citato nel manifesto stesso. Il manifesto oggetto di giudizio denuncia alcune delle criticità dell’attuale sistema pensionistico, avuto riguardo in particolare alla situazione dei giovani lavoratori «precari». In particolare, le questioni segnalate sono due: ...
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Tribunale Fermo, N.-4 Giugno 2007

(Tribunale Fermo
N: - 4 Giugno 2007)

Pres. Mazzagreco, Est. Scolaro – Sindacato Pensionati Italiani – Lega Distrettuale di Porto Sant’Elpidio (avv.ti Alleva e Boldrini) c. R. A. (avv. Polisena).

Note: I confini del diritto di critica sindacale
Parole chiave: diritto di critica sindacale ::

Attività sindacale – Libertà di manifestazione del pensiero – Diritto di critica sindacale – Legittimità e limiti – Dovere di rispettare l’altrui onore e reputazione – Diffamazione – Non sussiste.

In tema di diffamazione il diritto di critica si concretizza nell’espressione di un giudizio o, più genericamente, di un’opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un’interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Tuttavia, per l’irrinunciabile rispetto che è dovuto alla persona, tale critica – per quanto aspra possa essere – non può giammai trasmodare nell’attacco alla sfera privata o al patrimonio morale dell’interlocutore, degradando in gratuiti personalismi o nella mera denigrazione personale. ...
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Sicurezza sociale

Infortunio in itinere e ultrattività temporale della fattispecie normativa

Articolo scritto da:
Parole chiave: infortunio in itinere
Con ricorso al giudice del lavoro il sig. N. L. chiedeva che l’incidente stradale occorsogli mentre alla guida della propria auto ritornava dal luogo di lavoro alla propria abitazione fosse qualificato come infortunio in itinere e che gli venisse riconosciuta la relativa rendita. Il giudice del lavoro riteneva che il nesso di causalità fosse stato interrotto da una sosta voluttuaria a un bar sito lungo il percorso; tale sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Genova. ...
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Cassazione, N.15973-18 Luglio 2007

(Cassazione
N:15973 - 18 Luglio 2007)

Sez. lav. – Pres. E. Mercurio, Est. A. De Matteis, P.M. F. Pivetti (conf.) – N. L. (avv. G. Rimmaudo) c. Inail (avv.ti La Peccerella e Romeo).

Note: Infortunio in itinere e ultrattività temporale della fattispecie normativa
Parole chiave: infortunio in itinere ::

Infortunio in itinere – Interruzione nesso di causalità – Sosta voluttuaria – Rischio elettivo – Configurabilità – Disciplina ante d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 – Criterio interpretativo.

In tema di «infortunio in itinere», l’interruzione non necessitata, quale una sosta voluttuaria al bar, va inquadrata nel rischio elettivo, nell’ambito del percorso che costituisce l’occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa a seconda delle caratteristiche della sosta alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell’aggravamento del rischio. La valutazione delle circostanze di fatto dell’interruzione non necessitata è compito del giudice del merito, il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, ...
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Dirigenza pubblica e disabilità sopravvenuta: un’ipotesi di mancata tutela

Articolo scritto da:
Parole chiave: disabilità
A distanza di meno di un anno ci troviamo nuovamente a commentare una sentenza della Suprema Corte in materia di legge n. 104, avente origine da fasi di merito incardinate davanti al Tribunale e alla Corte d’Appello di Trento (Si veda S. Assennato, Diritto, aspettativa o potenzialità nella tutela del lavoro dei disabili, in q. Riv., 2006, p. 551).
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Cassazione, N.14624-22 Giugno 2007

(Cassazione
N:14624 - 22 Giugno 2007)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Curcuruto, P.M. Destro (conf.) – Ministero dell’economia e delle finanze (Avv.ra Generale dello Stato) c. C. R. (avv.ti Fiore e Vacirca).

Note: Dirigenza pubblica e disabilità sopravvenuta: un’ipotesi di mancata tutela
Parole chiave: disabilità ::

Impiego pubblico – Portatore di disabilità sopravvenuta dopo l’assunzione – Art. 21, legge n. 104 del 1992 – Diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede – Insussistenza.

In tema di pubblico impiego, il diritto alla scelta prioritaria nell’assegnazione di sede, riconosciuto alle persone handicappate dall’art. 21 della legge n. 104 del 1992, spetta a chi sia già portatore di handicap al momento in cui venga assunto, senza che sia possibile estendere il diritto alla precedenza di sede al dipendente successivamente divenuto portatore di handicap, il quale può semmai far valere il diverso diritto di essere trasferito con precedenza a domanda. Ciò vale a maggior ragione con riferimento alle posizioni dirigenziali, per le quali il conferimento dell’incarico può essere collegato proprio alla situazione particolare della sede di destinazione, sicché il diritto alla scelta prioritaria, ...
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Permessi ex art. 33 della legge n. 104/92: continuità dell’assistenza e lontananza geografica

Articolo scritto da:
Parole chiave: permessi
L’art. 33 della legge n. 104/92 così dispone: «1. (abrogato ex art. 86 del d.lgs. n. 151 del 26 marzo 2001). 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, ...
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Tribunale Velletri, N.-27 Ottobre 2007

(Tribunale Velletri
N: - 27 Ottobre 2007)

Sez. lav. – Est. Pellettieri – C. C. (avv.ti G. Sante e Silvia Assennato) c. Asl Roma H (avv. Rosatelli).

Note: Permessi ex art. 33 della legge n. 104/92: continuità dell’assistenza e lontananza geografica
Parole chiave: permessi ::

Portatori di disabilità – Permessi – Benefìci legge n. 104/92 – Requisiti – Sistematicità e adeguatezza dell’assistenza – Irrilevanza della distanza tra la sede di lavoro e la residenza del disabile – Effetti (art. 33, comma 5, legge n. 104/92).

Una ragionevole interpretazione dell’art. 33, legge n. 104/92, anche nella scorta della più recente giurisprudenza della Suprema Corte recepita nella Circolare Inps n. 90 del 23 maggio 2007, conduce a ritenere che gli unici requisiti richiesti affinché il lavoratore possa usufruire dei permessi previsti in tale norma, debbano considerarsi la sistematicità e l’adeguatezza dell’assistenza offerta dal lavoratore medesimo alla persona con disabilità grave in relazione alle esigenze di quest’ultima, sistematicità e adeguatezza che non possono essere esclusi né dagli impegni di lavoro di colui che deve prestare assistenza, né dall’eventuale distanza intercorrente tra la sede di lavoro e la residenza del disabile. (1)
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