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Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N2
Articolo scritto da:
La sentenza in commento fa riferimento a un infortunio occorso a un autotrasportatore nel corso delle fasi di riempimento di un’autocisterna con olio combustibile; l’operazione di trasferimento del carburante era stata effettuata a cura dei dipendenti di altra impresa, secondo modalità tecniche disposte dal committente, pro-prietario dell’oleodotto.
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Corte di Cassazione, N.45-7 Gennaio 2009

(Corte di Cassazione
N:45 - 7 Gennaio 2009)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. De Matteis, P.M. Riello (diff.) – B. G. (avv. Pernazza) c. S. P. (avv. Nappi). Corte d’Appello di Torino 4 aprile 2005.

Note: Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione
Parole chiave: sicurezza sul lavoro ::

Sicurezza sul lavoro – Art. 2087 cod. civ. – Responsabilità del datore di lavoro – Danno differenziale – Lavoratori di più imprese operanti sul medesimo teatro lavorativo – Attività lavorativa prestata al di fuori del dominio diretto del datore di lavoro.

Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., a informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti.
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