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Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N2
Articolo scritto da:
Parole chiave: lavoro subordinato -
A volte accade di rileggere tesi dottrinali di autorevoli Autori e ci si accorge di quanto attuali possano essere teorie che risalgono a molti anni addietro, quando il Diritto del lavoro era ancora in uno stato, per così dire, embrionale. E allora, nello sforzo interpretativo di ricostruire i concetti fondamentali del Diritto del lavoro, si rilevano in tutta la loro forza e originalità alcune definizioni di Ludovico Barassi
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Corte di Cassazione, N.21031-1 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21031 - 1 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Bandini, P.M. Sepe (conf.) – E. 2000 Srl (avv. Bosio) c. Inps (avv.ti Coretti, Cossu, Correra). Corte d’Appello Genova 6 dicembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Criteri distintivi – Prestazioni saltuarie – Identificazione dell’autonomia del rapporto – Esclusione – Ricorrenza del vincolo della subordinazione – Configurabilità.

La sussistenza del vincolo della subordinazione e quindi la non configurabilità come lavoro autonomo avviene anche per prestazioni saltuarie se le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sono contraddistinte dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell’organizzazione aziendale.
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Corte di Cassazione, N.21380-7 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21380 - 7 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Roselli, P.M. Salvi (diff.) – M. C. (avv. Marchese) c. C. Srl (avv. Agosta). Corte d’Appello Roma 25 settembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Differenza tra elementi costitutivi del rapporto – Mancanza di organizzazione imprenditoriale e rischio economico del lavoratore.

Per escludere la subordinazione nel rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così, ad esempio, che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare le assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari.
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