home page

Alcune questioni sul lavoro somministrato a termine

copertina
Nel numero:
ANNO LVIII - 2007 - N4
Articolo scritto da:
La sentenza del Tribunale di Milano del 24 gennaio 2007, n. 226, costituisce una delle prime decisioni di merito note in tema di lavoro somministrato a tempo determinato e offre spunti significativi per una corretta interpretazione delle disposizioni, in materia, contenute nel d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 1. — Il giudice di Milano, nell’affrontare la questione della dissociazione tra la titolarità del contratto e l’effettivo utilizzatore della prestazione di lavoro eseguita dal lavoratore, afferma che lo schema giuridico ordinario del rapporto di lavoro subordinato...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare l'articolo completo

Tribunale Milano, N.-24 Gennaio 2007

(Tribunale Milano
N: - 24 Gennaio 2007)

Sez. lav. – Est. Beccarini Crescenzi – V. B. (avv. Zezza) c. Poste italiane Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Boccia).

Note: Alcune questioni sul lavoro somministrato a termine

Somministrazione di lavoro a termine – Scissione titolarità rapporto – Atipicità. Somministrazione di lavoro a termine – Presupposti – Onere della prova. Somministrazione di lavoro a termine – Somministrazione irregolare – Costituzione a tempo indeterminato. Somministrazione di lavoro a termine – Contratto di lavoro – Conoscenza e controllo – Onere utilizzatore – Sussistenza.

La scissione fra titolare e utilizzatore, prevista dalla somministrazione di lavoro, costituisce uno schema che si discosta da quello tipicamente previsto per il contratto di lavoro nel quale vi è identità del soggetto che ha la gestione tecnico-produttiva e quella normativa. (1) Nella controversia proposta dal lavoratore per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del soggetto utilizzatore, ricade su questi l’onere della prova in ordine ai presupposti legittimanti la scissione fra la titolarità della gestione normativa da quella tecnico-produttiva del rapporto di lavoro. (2) ...
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa